IL SINDACO
VISTA la nota del Responsabile della U.O.A. EGA Idrico della Provincia di Imperia, prot. n. 5525/2026,
con la quale, in considerazione della situazione di criticità idrica determinata dal perdurare del periodo
siccitoso e dall’incremento dei consumi nella stagione estiva, i Comuni sono invitati ad adottare apposite
misure finalizzate al contenimento dei consumi di acqua potabile e alla limitazione degli usi non essenziali
della risorsa idrica;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 26/06/2026, avente ad oggetto “Misure temporanee per il
contenimento dei consumi di acqua potabile e limitazione degli usi non essenziali della risorsa idrica”, con
la quale erano già state introdotte limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali;
PRESO ATTO che, nonostante le misure già adottate, il perdurare dell’assenza di precipitazioni, le elevate
temperature e il costante incremento dei consumi idrici tipico della stagione estiva hanno determinato un
ulteriore aggravamento della situazione di criticità;
CONSIDERATO che le attuali disponibilità della risorsa idrica risultano sensibilmente ridotte e che il
protrarsi dell’attuale andamento dei consumi potrebbe compromettere la regolare erogazione dell’acqua
potabile, con il concreto rischio di riduzione della pressione della rete acquedottistica e di interruzioni del
servizio, arrecando gravi disagi alla popolazione e pregiudicando la disponibilità della risorsa per gli usi
prioritari;
RILEVATO che l’acqua destinata al consumo umano costituisce un bene pubblico essenziale e che risulta
necessario garantirne prioritariamente l’utilizzo per le esigenze domestiche, alimentari e igienico-sanitarie;
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente prorogare e rafforzare le misure di contenimento dei consumi
già introdotte, al fine di preservare le riserve idriche disponibili, evitare sprechi e scongiurare situazioni di
emergenza nell’approvvigionamento idropotabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
A tutti gli utenti del servizio idrico integrato presenti sul territorio comunale di limitare il prelievo e il
consumo dell’acqua potabile ai soli usi indispensabili per il consumo umano, per le esigenze domestiche
essenziali e per gli usi igienico-sanitari.
È FATTO DIVIETO
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2026, salvo revoca anticipata o
proroga in relazione all’evoluzione della situazione idrica, di utilizzare l’acqua potabile erogata dal servizio
idrico integrato per:
· il lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi, aree private e superfici esterne;
· il lavaggio domestico di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e altri mezzi;
· l’irrigazione di orti, giardini, prati, aree verdi e campi sportivi, fatto salvo l’utilizzo di acqua
proveniente da pozzi, cisterne o altre fonti non collegate alla rete acquedottistica;
· il riempimento e il rabbocco di piscine, vasche e fontane ornamentali;
· ogni altro utilizzo dell’acqua potabile diverso dagli usi destinati al consumo umano, alle esigenze
domestiche essenziali e agli usi igienico-sanitari.
Sono fatti salvi gli utilizzi strettamente necessari per comprovate esigenze di tutela della salute pubblica,
igiene, sicurezza, protezione civile e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
INVITA
tutti i cittadini, le attività economiche e gli utenti del servizio idrico ad adottare comportamenti improntati al
massimo risparmio della risorsa idrica, evitando ogni forma di spreco e limitando i consumi allo stretto
necessario, al fine di contribuire alla salvaguardia delle riserve disponibili e garantire la continuità del
servizio di approvvigionamento idropotabile.
Le violazioni della presente ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le modalità
previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
· la trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Imperia – U.O.A. EGA Idrico, al Gestore
del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, al Comando Stazione Carabinieri di Pieve di
Teco, alla Polizia Locale e agli altri organi preposti alla vigilanza;
· la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune;
· la massima diffusione del presente provvedimento attraverso i canali di comunicazione istituzionali
dell’Ente.
La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione fino al 31 ottobre 2026, salvo revoca o
proroga qualora le condizioni di disponibilità della risorsa idrica lo rendano necessario.
Data 05/08/2026
IL SINDACO
Prof. Pira Enrico