Il Regolamento UE n. 1157 del 20 giugno 2019, indicato in oggetto, stabilisce all’articolo 3 i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune
tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la “eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di
sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento.
In particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), dispone che: “In deroga al paragrafo l, le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore“.
A tal proposito, si rileva che tra i documenti non conformi rientrano le carte d’identità cartacee attualmente rilasciate dai Comuni in casi
eccezionali di documentata urgenza. Il Ministero dell’Interno, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 2, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), riguardanti il periodo di validità delle carte d’identità, ha sottoposto un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, chiedendo di chiarire:
– se le carte d’identità cartacee già rilasciate e ancora valide alla data del 3 agosto 2026 possano continuare ad essere utilizzate come documento di
riconoscimento sul territorio nazionale fino alla loro naturale scadenza;
– se, per i documenti cartacei in corso di rilascio, debba essere indicata la data di scadenza prevista dalle disposizioni del Regolamento, in luogo di quella stabilita dal TULPS.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, ha evidenziato, con nota del 7 agosto 2025, che una soluzione interpretativa volta a confermare la validità delle carte d’identità
prive dei requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento anche dopo il 3 agosto 2026, seppur limitatamente al territorio nazionale, “potrebbe porsi in contrasto con l’obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea”.
In merito, lo stesso Dipartimento ha precisato che: “Il Regolamento non distingue tra carte d’identità destinate esclusivamente all’uso interno,
cioè all’interno del territorio nazionale, e quelle utilizzate come documento valido per l’espatrio o per la libera circolazione tra Stati membri”. L’articolo 2 definisce infatti l’ambito di applicazione in modo ampio e uniforme, estendendolo a tutte le carte d’identità rilasciate ai cittadini dagli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione.
Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d’identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall’uso specifico che ne venga fatto”.
Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si rappresenta che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 115712019, le carte d’identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.
Le Carte di Identità Cartacee ancora in circolazione saranno da considerarsi, pertanto, Rinnovabili perché in scadenza a partire dal 3 Febbraio 2026.