IL SINDACO
VISTA la nota del Responsabile della U.O.A. EGA Idrico della Provincia di Imperia, prot. n. 5525/2026, con la quale, in considerazione della situazione di criticità idrica determinata dal perdurare del periodo siccitoso e dall’incremento dei consumi nella stagione estiva, i Comuni sono invitati ad adottare apposite misure finalizzate al contenimento dei consumi di acqua potabile e alla limitazione degli usi non essenziali della risorsa idrica;
CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un sensibile incremento dei consumi idrici e che il perdurare delle condizioni di siccità rende necessario adottare misure finalizzate ad un uso razionale della risorsa idrica;
RILEVATO che un utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali potrebbe compromettere la continuità e la regolarità del servizio idrico, con conseguenti disagi per la popolazione;
RITENUTO, pertanto, necessario limitare temporaneamente il consumo dell’acqua potabile ai soli usi domestici e igienico-sanitari, vietandone l’utilizzo per usi diversi, al fine di garantire la disponibilità della risorsa idrica per le esigenze primarie della collettività;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA A tutti gli utenti del servizio idrico integrato presenti sul territorio comunale di limitare il prelievo e il consumo dell’acqua potabile ai soli usi domestici e igienico-sanitari.
È FATTO DIVIETO dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2026, salvo revoca o proroga, di utilizzare l’acqua potabile erogata dal servizio idrico integrato per: • il lavaggio di cortili, piazzali e aree private;
• il lavaggio domestico di autoveicoli, motocicli e altri mezzi;
• l’irrigazione di orti, giardini, prati e aree verdi;
• il riempimento o rabbocco di piscine, vasche e fontane ornamentali;
• ogni altro utilizzo diverso dagli usi domestici e igienico-sanitari. Sono fatti salvi gli utilizzi strettamente necessari per comprovate esigenze di igiene, tutela della salute, sicurezza pubblica, protezione civile o altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Le violazioni della presente ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
• la trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Imperia – U.O.A. EGA Idrico, al Gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, al Comando Stazione Carabinieri di Pieve di Teco e agli altri organi preposti alla vigilanza;
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
• la massima diffusione del presente provvedimento attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell’Ente.
Data 26/06/2026 IL SINDACO Prof. Pira Enrico